Introdotte la CIA – Comunicazione di Inizio Attività per le locazioni turistiche non imprenditoriali e la polizza assicurativa per tutte le locazioni turistiche
Si informa che la Regione Puglia, con l’articolo 5 della Legge Regionale n. 15/2025, pubblicata sul BURP n. 6 straordinario del 30 settembre 2025, ha apportato significative modifiche alla Legge Regionale 1 dicembre 2017 n. 49, introducendo nuovi adempimenti obbligatori in materia di locazioni turistiche.
Le disposizioni regionali sono finalizzate a rendere più efficaci le attività di vigilanza, controllo e monitoraggio demandate ai Comuni.
Comunicazione di Inizio Attività (CIA)
Il comma 7 dell’articolo 10-bis della L.R. 49/2017, come modificato, stabilisce che:
Chiunque, direttamente o tramite intermediario, eserciti l’attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale è soggetto all’obbligo di presentare la Comunicazione di Inizio Attività (CIA) presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune nel cui territorio è svolta l’attività.
La Sezione Turismo e Internazionalizzazione della Regione Puglia ha approvato la modulistica unificata regionale con Determinazione Dirigenziale n. 217 del 3 ottobre 2025, da utilizzare obbligatoriamente su tutto il territorio regionale.
Obbligo di polizza assicurativa
Il comma 11 dell’articolo 10-bis della L.R. 49/2017 prevede inoltre che:
Tutti i soggetti che esercitano attività di locazione turistica, sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale, sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva dell’alloggio.
La stipula della polizza costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività ed è oggetto di dichiarazione nell’ambito della CIA / SCIA.
Scadenze e termini di adeguamento
In base a quanto stabilito dall’articolo 10-quater, comma 8, della L.R. 49/2017, come modificato dalla L.R. 15/2025, si precisa che:
Attività di locazione turistica già avviate
(sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale, alla data del 30 settembre 2025)
devono presentare la CIA o la SCIA entro il termine di 365 giorni, e quindi entro il 30 settembre 2026.Nuove attività
la CIA o la SCIA deve essere presentata prima dell’avvio dell’attività.
Decorso il termine di 365 giorni senza la presentazione della comunicazione/segnalazione:
si applicano le sanzioni previste per l’esercizio dell’attività senza CIA o SCIA, ai sensi della normativa regionale vigente
Avvertenze
Si evidenzia che:
gli adempimenti sopra indicati derivano esclusivamente da disposizioni della Regione Puglia;
il Comune di Santa Cesarea Terme opera nell’ambito delle funzioni di competenza attribuite dalla legge, incluse le attività di controllo;
i soggetti che esercitano locazioni turistiche sono invitati a verificare tempestivamente la propria posizione amministrativa e ad adeguarsi entro i termini previsti.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al SUAP del Comune o consultare la normativa regionale di riferimento.
La modulistica da utilizzare è scaricabile dal link: https://www.regione.puglia.it/web/turismo/-/introdotte-la-cia-comunicazione-inizio-attivit%C3%A0-per-le-locazioni-turistiche-non-imprenditoriali-e-la-polizza-assicurativa-per-tutte-le-locazioni-turistiche